Statuto


Statuto sociale associazione genitori e amici dell'istituto canossiano

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) E' costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto forma di Associazione e con denominazione "Associazione Genitori e Amici DELL’ISTITUTO CANOSSIANO  - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

 Art. 2) L'Associazione ha sede in Conselve, Piazza Cesare Battisti, 27

 Art. 3) La durata dell'Associazione è fissata al 2050 e potrà essere prorogata, per deliberazione dell'Assemblea dei Soci. 

Principi ispiratori e finalità

Art. 4) L'associazione si ispira ai seguenti principi:

Ogni uomo, Figlio di Dio e manifestazione del suo amore, ha il diritto di essere formato e educato a quei valori irrinunciabili quali la libertà, il rispetto, la solidarietà, il pluralismo e la tolleranza ed istruito per essere protagonista e costruttore di una società giusta e democratica.

I genitori sono i primi e principali educatori dei figli e hanno in questo campo una fondamentale competenza: sono educatori perché genitori.

La scuola cattolica è un luogo privilegiato di vita e di relazione il cui progetto educativo globale pone al centro la persona, promuove la sua formazione, sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene della società, offrendo un sapere che diventa "sapienza e visione della vita".

Questi principi non possono essere oggetto di modifica statutaria.

 Art. 5) L'Associazione, senza finalità di lucro, intende perseguire i seguenti scopi:

  1. promuovere tutte quelle iniziative che ritiene atte a sostenere moralmente ed economicamente la scuola cattolica operante in Conselve;
  2. richiamare alla responsabilità dei genitori tutti i problemiposti dall'ambiente socio-culturale in cui vivono i loro figli per individuare i settori di intervento e le modalità di presenza, avendo a cuore la tutela dei Diritti dei minori sia all'interno della scuola che fuori;
  3. favorire e promuovere corsi, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa atta a sostenere e migliorare l'azione educativa dei genitori e la loro crescita e formazione umana, culturale e cristiana;
  4. promuovere e organizzare attività sportive, ricreative, culturali, formative e artistiche per contribuire allo sviluppo completo e armonico della persona dell'alunno;
  5. collaborare e dialogare attivamente e correttamente, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, con la Direzione dell’Istituto perché la scuola sia vissuta come “luogo e palestra di vita, di dialogo, di crescita" per tutti;

Art. 6) L'Associazione, che non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli istituzionali, per perseguire i propri scopi si propone di realizzare in via prioritaria ma non esclusiva le seguenti attività:

  1. provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività che favoriscono la ricerca e l'approfondimento delle varie discipline attraverso l'acquisto e/o il potenziamento della biblioteca, degli strumenti multimediali e dei supporti musicali, sportivi e artistici, e che sostengono e agevolano l'inserimento e l'integrazione nella scuola di tutti i bambini.
  2. promuovere la contribuzione da parte dei Soci e le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, organizzando e partecipando a manifestazioni o eventi di carattere sportivo, culturale, ricreativo ed altri eventi sociali, realizzando lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
  3. produrre, pubblicare, diffondere, distribuire e commercializzare pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l'esclusione dei quotidiani) software, prodotti audiovisivi e cinematografici finalizzati alla diffusione degli scopi dell'Associazione e della Scuola;
  4. ricercare sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico sui singoli progetti di lavoro;
  5. stipulare convenzioni con enti, associazioni e realtà commerciali e produttive, concludere contratti ed accordi, prendere in locazione locali e attrezzature. 

Patrimonio ed esercizi sociali

 Art. 7) Il patrimonio è costituito:

  1. dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;
  2. dai contributi degli associati;
  3. da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte di persone, privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, che condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione desiderino contribuire all'attività della stessa;
  4. da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
  5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 8) L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno, il primo al 31 agosto 2008. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

 Art. 9) L'Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione potrà quindi impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. 

Soci

 Art. 10) Possono essere soci tutti coloro che condividono i principi e le finalità dell'associazione e credono nella scuola libera, e la vogliono sostenere.

 Essi si dividono in:

  1. Soci ordinari: tutti i genitori degli alunni della scuola cattolica dell’Istituto Canossiano che facciano domanda di ammissione e versino la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina delle cariche sociali. Il sodalizio ha durata di un anno ed all'inizio di ogni nuovo esercizio dovrà essere ripresentata domanda di ammissione. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere versata la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  2. Soci sostenitori: tutte le persone che sono interessate ai fini istituzionali dell'Associazione che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versino la quota sociale annuale. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina delle cariche sociali. Il sodalizio ha durata di un anno ed all'inizio di ogni nuovo esercizio dovrà essere riproposta domanda al Consiglio Direttivo. All'atto della presentazione della domanda il socio dovrà versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. Soci benemeriti: tutti coloro che a vario titolo si sono distinti nel sostegno e nel servizio a favore della scuola e dei bambini, e sono riconosciuti come tali per delibera del Consiglio Direttivo. I Soci benemeriti non sono tenuti al pagamento di quota di adesione. Essi non hanno diritto di voto attivo o passivo ma hanno diritto a partecipare alle riunioni delle assemblee.

 Art. 11) I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni della scuola cattolica, perderanno la qualità di soci ordinari ma potranno divenire soci sostenitori come previsto all'Art. 10 lett. b).

 Art. 12) Le persone che perdono la loro qualità di socio, per qualsiasi motivazione non hanno diritto al rimborso di nessuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

 Art. 13) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

 Organi sociali

 Art. 14) Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti coloro che rivestono la qualifica di soci ordinari.

 Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea dei Soci. I membri rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene proposto dal Consiglio uscente al momento del rinnovo e la proposta approvata dall’Assemblea.

Qualora nel corso della durata in carica i membri del Consiglio Direttivo perdessero la qualifica di Soci ordinari, gli stessi potranno rimanere in carica per la durata residua del mandato con la qualifica di Soci sostenitori.

Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori sia chiamato a svolgere cariche elettive pubbliche o di partito, cessa automaticamente di essere consigliere o revisore. Il consiglio direttivo può revocare la nomina a coloro i quali risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

In caso di cessazione, dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo la Direttrice dell’Istituto o suo delegato senza diritto di voto.

Art. 16) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Tali cariche possono essere ricoperte solo dai soci ordinari.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

 Art. 17) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso dì parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal componente più anziano d'età.

 Art. 18) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

  1. promuovere, organizzare e curare le attività previste dall'Associazione nel presente Statuto;
  2. sviluppare e rendere operative, anche attraverso apposite Commissioni, le proposte scaturite dall'Assemblea;
  3. predisporre la compilazione di bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e sottoporli alla assemblea dei Soci;
  4. rapportarsi con la Direzione dell’istituto;
  5. cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni dalle analoghe finalità sociali;
  6. stabilire l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché il contributo eventuale per ogni singola manifestazione;

 Art. 19) Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberatidella Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. 

Collegio dei Revisori

 Art. 20) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri scelti anche tra i soci.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora il Collegio perda uno o due dei suoi membri, per qualsiasi motivo, questo è sostituito sino alla scadenza del mandato, dai membri rimasti.

Qualora il Collegio perda la totalità dei suoi membri, questo dovrà essere nominato dall’Assemblea dei Soci al più presto possibile e in ogni caso prima dell'approvazione del bilancio annuale.

 Art. 21) Spetta al Collegio dei Revisori:

  1. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni contabili;
  2. redigere una relazione annuale sul bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;
  4. procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori. 

Assemblee 

Art. 22) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte l’anno entro il 15 ottobre ed il 15 maggio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e mediante affissione nei locali di ingresso della scuola di avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei Soci.

L’Assemblea deve essere convocata in Conselve presso la scuola; solo in casi di indisponibilità della sede potrà essere convocata altrove.

 Art. 23) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro a lei demandato per Statuto.

 Art. 24) Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento dei contributi annuali nonché i Soci benemeriti.

I Soci potranno farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

La delega deve essere scritta e ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

 Art. 25) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente che potrà essere scelto tra i soci ordinari.

Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto un processo verbale che è firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 Art. 26) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo la prima e nella stessa sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto presenti fisicamente o per delega.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, personale o per delega della maggioranza degli intervenuti (Soci ordinari e sostenitori) con diritto di voto.

Le modifiche dello Statuto sociale sono approvate col voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci ordinari e sostenitori riuniti in Assemblea. 

Scioglimento dell' Associazione

 Art. 27) Lo scioglimento dell’Associazioneè deliberato a maggioranza dei Soci dell'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 Art. 28) Il patrimonio dell'Associazione all'atto del suo scioglimento potrà essere devoluto esclusivamente ad altre Onlus oa fini di pubblica utilità nello spirito dell'oggetto sociale. 

Disposizione generale

 Art. 29) Vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo i primi membri del Consiglio Direttivo pari a nove, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario dell'Associazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. 

Controversie

 Art. 30) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione e isuoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalia Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri.

Il Collegio dei probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione. Esso decide sulle controversie tra organi dell’associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze; decide sui ricorsi dei soci radiati dall’associazione per deliberazione del Consiglio direttivo avverso la loro decadenza.

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea tra persone esterne all’Associazione.

Il Collegio dei probiviri emette decisioni inappellabili e vincolanti;

Il collegio elegge fra i propri componenti il presidente e il vicepresidente. I componenti del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai probiviri. 

Rinvio

 Art. 31) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico italiano.